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L'art. 13 del D. L.
201/2011, convertito con la L. 241/2011 (la c.d. "Manovra Monti"), ha previsto
l'anticipazione dell'imposta municipale propria (IMU) in via sperimentale a
decorrere dal 1/1/2012.
L'IMU è applicata in via
sperimentale fino al 2014, a regime dal 2015, in tutti i comuni del territorio
nazionale in base agli art. 8 e 9 del D. Lgs. 14/3/2011 n. 23, in quanto
compatibili con il sopra citato art. 13.
Ufficio Competente: Servizio
Tributi - Ufficio ICI/IMU
Indirizzo: Piazza
Giovanni XXIII, 6 - Palazzo Cuttica
Orario al Pubblico: Dal
Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Responsabile
dell'Ufficio: Dott.ssa CUNIETTI Maria Rosa
Telefono: 0131
316511
Fax: 0131
515532
E-Mail: [email protected]
Il D. L. 2 marzo 2012 n. 16 (c.d.
"Decreto Fiscale"), convertito con la legge n. 44 del 26 aprile 2012 ha
introdotto modifiche all'Imposta Municipale Propria (IMU) sin dall'anno
corrente. Al riguardo si predisporranno le nuove schede informative aderenti
al nuovo testo normativo.
Si evidenzia che il
Legislatore potrebbe ulteriormente modificare il quadro complessivo di
riferimento e pertanto le informazioni attualmente fornite potrebbero
variare. In tal caso si procederà all'aggiornamento della presente pagina.
Scadenze, Aliquote, Detrazioni e Riduzioni
Le aliquote e le detrazioni presenti
sono da applicarsi esclusivamente per l'importo dovuto in acconto (6 mesi) e
che per il conguaglio (gli ulteriori 6 mesi) aliquote e detrazioni, per
espressa previsione normativa, potrebbero essere suscettibili di variazioni
sia ad opera del Comune che dello Stato.
Infatti il D.L. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012, stabilisce per
l'IMU che:
ACCONTO: entro il 18/06/2012 (il
16 è un sabato)
Deve essere determinato
sulla base delle aliquote e detrazioni di legge
SALDO: entro il 17/12/2012 (il
16 è una domenica)
I contribuenti dovranno
effettuare il pagamento a conguaglio dell'imposta dovuta sulle base delle
decisioni che i comuni adotteranno entro il 30 settembre. I municipi possono
articolare le aliquote tra un minimo e un massimo rispetto a quanto
stabilito dallo Stato (2, 4 e 7,6 ‰), che si riserva la facoltà di
modificare tali parametri di riferimento entro il 10 dicembre.
ALIQUOTA
BASE
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7,6‰
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Applicabile ai terreni agricoli, alle aree edificabili ed ai
fabbricati che non rientrano nei casi sotto indicati.
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ALIQUOTA
RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE
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4‰
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Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.
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ALIQUOTA
RIDOTTA PER PERTINENZE
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4‰
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Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate.
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ALIQUOTA
RIDOTTA PER IL CONIUGE ASSEGNATARIO DELL'EX CASA CONIUGALE
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4‰
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Anche se non proprietario. Si rendono applicabili tutti i benefici
per l'abitazione principale in capo all'assegnatario.
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FABBRICATI
RURALI AD USO STRUMENTALE
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2‰
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DETRAZIONE
PER ABITAZIONE PRINCIPALE
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200€
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Fino a concorrenza del suo ammontare; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica
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ULTERIORE
DETRAZIONE SU ABITAZIONE PRINCIPALE PER I FIGLI
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50€
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Per l'anno 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non superiore a 26
anni residente anagraficamente nell'abitazione principale ed ivi
dimorante abitualmente. La detrazione per i figli residenti non può
superare l'importo di 400 Euro.
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RIDUZIONE
BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
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50%
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Si dovrà presentare Dichiarazione IMU il cui modello è in fase di
predisposizione da parte del Ministero dell'Economia.
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RIDUZIONE
BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
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50%
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Di fatto non utilizzati per ragioni non superabili con interventi di
manutenzione. Per aver diritto alla riduzione è necessario
presentare l'istanza al Servizio Tributi - Ufficio ICI/IMU
allegando idonea documentazione alla domanda. Il Comune si riserva,
di verificare la veridicità dello stato di degrado dell'immobile
mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.
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Calcolo dell'Imposta
Per il calcolo dell'imposta i
redditi dominicali dei terreni e le rendite catastali dei fabbricati vanno
rivalutati, rispettivamente, del
25%, e del
5%, qualunque sia l'anno di attribuzione della rendita definitiva.
FABBRICATI
PASSO 1: CALCOLO
BASE IMPONIBILE
Rendita Catastale X
5%
PASSO 2: SCELTA
COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE BASE IMPONIBILE
-
Categoria Catastale A (Escluso A10), C2, C6, C7 X
160
-
Categoria Catastale B, C3, C4, C5 X
140
-
Categoria Catastale D5, A10 X
80
-
Categoria Catastale D (Esclusi D5) X
60
-
Categoria Catastale C1 X
55
-
Abitazione Principale X
4‰
-
Pertinenza Abitazione Principale X
4‰
-
Fabbricato Ad Uso Rurale Strumentale X
2‰
-
Altri Fabbricati X
7,6‰
PASSO 4: CALCOLO
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
[200 € +
(50 € X
numero figli conviventi di età non superiore a 26 anni)] / numero
usufruitori della Detrazione
TERRENI AGRICOLI
PASSO 1: CALCOLO
BASE IMPONIBILE
Reddito Dominicale risultante a Catasto X
25%
PASSO 2: SCELTA
COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE BASE IMPONIBILE
-
Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionisti iscritti alla
Previdenza Agricola X
110
-
In tutti gli altri casi X
135
AREE FABBRICABILI
PASSO 1: CALCOLO
BASE IMPONIBILE
Valore al mq risultante da PRG (*) X
mq
PASSO 2: ALIQUOTA 7,6‰
(*) Valori delle aree
edificabili
Con delibera G.C. n.
474/2005 sono stati
definiti i valori delle aree in considerazione delle destinazioni previste
dal P.R.G.. I valori delle aree per l'anno 2012 sono gli stessi dell'anno
2007.
ESEMPI DI CALCOLO
Fabbricato Categoria
Catastale "A" a disposizione: RENDITA
CATASTALE X 1,05 X 160 X 1,0076
Fabbricato Categoria
Catastale "D": RENDITA
CATASTALE X 1,05 X 60 X 1,0076
Fabbricato Categoria
Catastale "A2" e relativa Pertinenza di Categoria Catastale "C6" abitato da
una famiglia di 4 persone (marito, moglie e 2 figli di età inferiore a 26
anni) utilizzato come abitazione principale in comproprietà al 50% tra i due
coniugi. Calcolo per ogni
coniuge: [(RENDITA
CATASTALE "A2" X 1,05 X 160 X 1,004) / 2] + [(RENDITA CATASTALE "C6" X 1,05
X 160 X 1,004) / 2] - [((50 X 2) + 200)/2]
Terreno Agricolo
Coltivatore Diretto: REDDITO
DOMINICALE X 1,25 X 110 X 1,0076
CALCOLO DELL'IMU VIA WEB
TERMINI DI VERSAMENTO, F24 E CODICI
Entro il 18
giugno 2012
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Acconto pari al 50% dell'imposta
dovuta (30% per
il pagamento relativo a fabbricati rurali ad uso strumentale) o il 33% se
il pagamento avviene in tre rate solo per le abitazioni principali e
relative pertinenze.
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Entro il 17
settembre 2012
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Seconda rata per le abitazioni principali e relative pertinenze pari
al 33%dell'imposta
dovuta.
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Entro il 17
dicembre 2012
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Saldo pari alla differenza tra l'imposta annuale e l'acconto e/o la
seconda rata già versata in settembre.
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Entro il 17
dicembre 2012 in unica soluzione
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Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni che devono
essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012.
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Nel caso di omesso
pagamento entro i termini sopra indicati oppure nel caso di versamento in
ritardo, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione (entro un
anno dal mancato pagamento) utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso
applicando all'imposta dovuta le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge.
MODELLO F24
Il versamento dell'imposta deve
essere effettuato mediante modello
F24 disponibile presso
banche ed uffici postali e non comporta il pagamento di alcuna commissione
per il contribuente.
Dal 18 aprile il modello F24 è disponibile, con relative istruzioni, on line
sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f24/compilazione+invio+f24
Contestualmente al pagamento dell'importo di competenza comunale, con il
modello F24 dovrà essere versata anche la quota di competenza erariale,
ovvero a favore dello Stato.
CODICI DA UTILIZZARE CON
IL MODELLO F24
CODICI TRIBUTO
TIPOLOGIA
IMMOBILE
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A FAVORE DEL
COMUNE
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A FAVORE
DELLO STATO
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ABITAZIONE PRINCIPALE
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3912
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FABBRICATI AD USO STRUMENTALE
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3913
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TERRENI
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3914
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3915
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AREE FABBRICABILI
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3916
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3917
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ALTRI FABBRICATI
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3918
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3919
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La casella "detrazione" conterrà
sia la detrazione base pari a €
200,00 che quella
aggiuntiva di €
50,00 per ogni figlio di
età non superiore a 26 anni convivente con il contribuente.
Per il ravvedimento operoso va barrata la sola casella "ravvedimento" e
non va indicato né il codice delle sanzioni né quello degli interessi, ma
soltanto il codice tributo di riferimento.
Fonte Comune di Alessandria
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